Il gruppo sanguigno sulla carta d’identità
Una mia proposta di legge per indicare gruppo sanguigno sulla carta d’identità elettronica.
Ho depositato una proposta di legge con cui si intende introdurre l’indicazione del proprio gruppo sanguigno sulla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e valorizzare l’accesso a questo dato sanitario nei contesti di emergenza, in particolare tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Le motivazioni di questa proposta
In contesti di emergenza sanitaria – come incidenti stradali, traumi improvvisi o emergenze collettive – la velocità di accesso a informazioni vitali sullo stato clinico di un paziente può fare la differenza tra la vita e la morte. Uno di questi dati è il gruppo sanguigno, la cui conoscenza immediata può orientare le prime fasi del triage e dell’intervento, in attesa della conferma attraverso le analisi di laboratorio, come previsto dai protocolli clinici. In Italia, le trasfusioni di sangue sono effettuate esclusivamente dopo verifica laboratoristica, nel rispetto della sicurezza trasfusionale. Tuttavia, in situazioni critiche – ad esempio in caso di pazienti incoscienti o privi di documenti medici – avere un’indicazione immediata del gruppo sanguigno può agevolare le prime fondamentali decisioni dei soccorritori, ottimizzando tempi e risorse. Attualmente l’articolo 66 del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) prevede che la carta d’identità elettronica debba contenere i dati identificativi della persona e il codice fiscale. È prevista inoltre l’indicazione del gruppo sanguigno, ma solo se l’interessato ne fa esplicita richiesta. Tuttavia, tale disposizione è rimasta fino ad oggi di fatto inattuata, talvolta anche solo per mancanza di conoscenza da parte di coloro che richiedono la carta d’identità elettronica del proprio gruppo sanguigno. Alcune Regioni italiane, come Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, hanno implementato la registrazione del gruppo sanguigno nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Tuttavia, i soccorritori sul campo non sempre riescono ad accedere a tali informazioni in tempo reale, rendendo necessaria una riflessione più ampia a livello nazionale. A livello internazionale, esistono già esperienze virtuose; in Paesi come Austria, Polonia e Repubblica Ceca, il gruppo sanguigno è riportato su documenti sanitari personali riconosciuti in ambito di emergenza. In Corea del Sud e Giappone, questa informazione è talvolta inserita nei documenti scolastici o lavorativi. Sebbene nella maggior parte dei Paesi europei il gruppo sanguigno non sia presente sulla carta d’identità, laddove è previsto uno strumento alternativo facilmente accessibile e interoperabile, l’efficienza dell’intervento sanitario risulta migliorata.
Una misura semplice e senza oneri
Dal punto di vista normativo, il gruppo sanguigno rientra tra i dati personali sanitari sensibili, soggetti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Nonostante si tratti di un dato sanitario sensibile, la proposta di legge, data la rilevanza della conoscenza del dato, propone di modificare la normativa vigente, prevedendo che sulle carte d’identità elettroniche di nuova emissione o, se già emesse, al momento del loro rinnovo sia indicato anche il gruppo sanguigno del titolare della Carta. Al tempo stesso propone di: potenziare l’interoperabilità tra CIE e Fascicolo Sanitario Elettronico, per favorire un accesso rapido alle informazioni essenziali in emergenza; promuovere una campagna informativa nazionale, con il supporto delle istituzioni e degli operatori sanitari; avviare un tavolo tecnico interministeriale per garantire la sicurezza dei dati, la coerenza normativa e l’efficienza operativa della misura. Peraltro, la misura non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato, poiché tale disposizione si applica alle Carte di nuova emissione o al momento del rinnovo per le carte già emesse. La Carta d’Identità Elettronica è infatti già dotata di un microchip capace di ospitare nuovi campi informativi, e la gestione del dato può essere affidata alle piattaforme esistenti (Ministero dell’Interno, Fascicolo Sanitario Elettronico, sistemi regionali). I Comuni sono già abilitati alla raccolta di dati sensibili per il rilascio della CIE, e l’inserimento del gruppo sanguigno, dato che dovrà essere fornito dal cittadino medesimo secondo le modalità che saranno definite dal Ministero competente, rappresenterà un’operazione di modesto impatto operativo, senza aggravi per l’amministrazione o per l’utente. Credo e spero che in Parlamento si possa trovare un’ampia convergenza sull’approvazione di una norma che aiuterebbe concretamente le persone e favorirebbe il lavoro di molti operatori.